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Contratto di affitto o locazione

Accordo con lo studio legale Corsi

Lo studio legale Corsi, nella persona dell’avv. Barbara Centi e dell’avv. Laura Pasqua, rispondono alle domande esclusivamente sul nostro forum.
Per chiedere un parere, dovete cliccare su questo link.
I temi trattati sono i seguenti :
Disdetta contratto abitativo – inquilini
Disdetta contratto abitativo – proprietari
Disdetta contratto commerciale – locazione inquilini
Disdetta contratto commerciale – locazione proprietari

Quando un contratto giunge al termine, spesso viene rinnovato dalle parti alle condizioni iniziali, salvo eventuali ritocchi del canone d’affitto. Perché il contratto sia tacitamente rinnovato, l’inquilino deve rimanere nell’appartamento, d’accordo con il proprietario, fino a dopo la scadenza naturale dei termini. Se invece una delle due parti non intende rinnovare la locazione, [like-lock]ne deve dare comunicazione all’altra secondo tempi e forme che cambiano a seconda del tipo di contratto (e che solitamente sono indicati sul contratto stesso).

Uso abitativo
Il rapporto si scioglie di norma al termine della seconda scadenza, cioè alla fine del rinnovo: in pratica, dopo 8 anni (4+4) per i contratti a canone libero e dopo 5 anni (3+2) per quelli a canone convenzionato (per le formalità della disdetta bisogna vedere il paragrafo specifico sul contratto).

Solo in alcuni casi il contratto può essere sciolto al termine della prima scadenza; ciò è possibile quando:

  • il proprietario ha bisogno dell’immobile per sé, per il coniuge o i figli;
  • il proprietario ha bisogno dell’immobile perché vuole adibirlo a uso professionale o commerciale;
  • l’inquilino ha la disponibilità di affittare un alloggio simile nello stesso comune;
  • l’inquilino di fatto non occupa in maniera continuativa l’alloggio (senza giustificato motivo);
  • l’immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che deve essere ricostruito o ristrutturato.

Il proprietario che vuole ritornare ad avere la disponibilità dell’immobile prima della scadenza del contratto dichiarandone il cambio di destinazione d’uso (per esempio per trasformarlo in un negozio o in un ufficio) deve rispettare una precisa tempistica: entro 12 mesi dall’uscita dell’inquilino, l’alloggio deve essere stato trasformato o utilizzato secondo quanto dichiarato nella disdetta dal proprietario. In caso contrario, l’inquilino può chiedere il ripristino del contratto alle vecchie condizioni; in alternativa, il proprietario è tenuto a pagare all’inquilino un risarcimento non inferiore a 36 mensilità dell’ultimo canone di affitto percepito.

Equo canone
Non è possibile disdire il contratto prima di 4 anni, anche nel caso in cui il proprietario abbia necessità di riavere l’immobile. Dopo i 4 anni il contratto può essere sciolto da una delle due parti comunicando la disdetta 6 mesi prima della scadenza e senza bisogno di motivazioni particolari; se la disdetta non arriva entro questo termine, il contratto si ritiene rinnovato automaticamente.

Patti in deroga
Per i contratti stipulati dopo il l’agosto 1992 e in deroga all’equo canone, è prevista una durata di 4 anni rinnovabili per altri 4. Il contratto non può essere sciolto prima della scadenza naturale di 8 anni; solo nel caso in cui l’alloggio serva al proprietario o debba essere ristrutturato è possibile porre termine al contratto alla fine dei primi 4 anni, dando un preavviso di 12 mesi.

Uso foresteria
È il caso, per esempio, di contratti intestati a società che ospitano nell’appartamento un dipendente, un ospite o un collaboratore. La disdetta va comunicata entro il termine stabilito nel contratto e solitamente fissato in 3 mesi prima della scadenza.


Disdetta del contratto di affitto

Il file seguente contiene la lettera di disdetta del contratto di affitto [recesso anticipato dell'inquilino] da usare per disdire il contratto.

Inserite qui la vostra mail per ricevere il modulo di disdetta

Sperimentale: lasciando il vostro numero di telefono, un operatore di Disdette.com vi potrà contattare per accompagnarvi nel processo di disdetta esclusivamente per i contratti Pay TV e ADSL. Questo servizio è gratuito e indipendente.

Il documento deve essere completato, stampato, firmato e inviato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al proprietario dell’immobile.


La lettera va inviata tramite raccomandata AR almeno 6 mesi prima del giorno in cui verrà lasciato libero l’appartamento se il contratto in vigore è del tipo 4+4 anni, o almeno 3 mesi prima se il contratto è transitorio.


Il proprietario dell’immobile non puo’ rompere un contratto di affitto solo nei casi previsti dalla legge 431/98. Art. 3 (riportata qui sotto), mentre l’inquilino puo’ rompere il contratto in qualsiasi momento, qualora ricorrano gravi motivi, dandone comunicazione al proprietario sei mesi prima. La definizione di cosa sia un grave motivo non è inclusa nella legge e quindi non è possibile definirne una lista esaustiva. La perdita del lavoro o l’obbligo di trasferirsi per motivi familiari potrebbero rientrare tra i gravi motivi.

In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione, il proprietario deve effettuare il pagamento dell’imposta di registro per una disdetta anticipata del contratto, pari a 67 euro. Il pagamento viene effettuato tramite F23, utilizzando il codice tributo 113T, disponiblie presso l’ufficio del registro.


Legge 431/98. Art. 3. (Disdetta del contratto di affitto da parte del locatore)

1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
[like-lock]

a) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
[/like-lock]
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;

c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

d) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;

e) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopra-elevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell’immobile stesso;

f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l’immobile senza giustificato motivo;

g) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l’esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell’autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità dell’azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell’autorizzazione decorrono dall’effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell’immobile.

Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all’articolo 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione l’immobile.

Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.

3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.

4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l’articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.

5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell’alloggio e non lo adibisca, ne termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.

6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.

Accordo con lo studio legale Corsi

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Disdetta contratto commerciale – locazione inquilini
Disdetta contratto commerciale – locazione proprietari

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460 Responses to “Contratto di affitto o locazione”

  1. Anonimo scrive:
    23/11/2010 alle 3:34 pm

    Salve,
    Io avrei necessità di sapere in quali casi è consentito dare un minore preavviso. Sto aspettando una conferma dalla mia azienda per andare a lavorare in un’altra provincia per cui devo lasciare la casa. Però l’azienda sta indulgiando e mi ritrovo ad 1 mese dell’eventuale inizio del lavoro. Per motivi professionali si può lasciare prima la casa? Inoltre il proprietario al mio ingresso mi ha fatto pagare una fideiussione abbastanza onerosa. Sono quindi coperta nel mio caso?

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    Rispondi
    • Anonimo scrive:
      23/11/2010 alle 3:35 pm

      Ciao
      la disciplina del recesso del conduttore è contenuta nell’art. 4 della legge 392/78 che di seguito riportiamo:
      “”Art.4. (Recesso del conduttore). E’ in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere
      in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima
      della data in cui il recesso deve avere esecuzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali il conduttore,
      qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da
      comunicarsi con lettera raccomandata.”"
      Le suggeriamo, pertanto, di verificare intanto se nel contratto da Lei stipulato è previsto un termine per il recesso del conduttore e se sì, se più breve dei sei mesi e in quali casi (ad es. per l’acquisto di una casa ecc.). A prescindere dalla previsione contrattuale il conduttore, come riconosciuto nella norma sopra riportata, può sempre recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata, qualora ricorrano gravi motivi (e tra questi può certamente annoverarsi il trasferimento per ragioni di lavoro).
      Quanto, infine, alla polizza fideiussoria, è necessario che Lei verifichi nel contratto in quali casi è operante; in generale, peraltro, è prevista in favore del locatore a garanzia del mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore (e con possibilità da parte dell’assicurazione di recuperare dal conduttore stesso quanto essa ha pagato al locatore) e non in favore del conduttore che receda prima del previsto (rimborsandogli magari i canoni che ha versato al locatore pur non usufruendo dell’immobile).

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      Rispondi
      • Mike scrive:
        22/08/2011 alle 11:02 pm

        Mi piacerebbe sapere quale sia la categoria dei GRAVI MOTIVI per i quali è lecito al CONDUTTORE di recidere il contratto….Grazie!

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        Rispondi
        • carmine scrive:
          07/11/2011 alle 4:44 pm

          al termine di 4+4 anni di locazione immobile urbano ad uso abitativo,il locatario ha diritto a chiedere un aumento sul nuovo contratto da stipulare con lo stesso conduttore per ltri 4+4 anni e in che misura?

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          Rispondi
          • avv. Barbara Centi scrive:
            26/11/2011 alle 11:42 am

            Hidden due to low comment rating. Click here to see.

            per CARMINE:
            nei contratti aliberi (4+4) tutte le condizioni, tranne la durata, sono contrattabili liberamente, ivi compreso l’aumento. Bisogna comunque sempre controllare cosa prevede il contratto principale. Nel caso in cui si voglia prevedere un aumento del canone di affitto sarà necessario procedere alla disdetta del primo e stipulare un nuovo patto contrattuale. Qualora, invece, venga rinnovato automaticamente, rimarranno valide le clausole precedentemente stabilite.

            Molti non sono d\'accordo. A me piace o no: Thumb up 0 Thumb down 4

          • liliana maniscalco scrive:
            21/12/2011 alle 2:53 pm

            Salve sono il proprietario di un appartamento,ho stipulato un contratto a uso abitativo di 4+4 il 05/04/2004e scadrà il 05/04/2012.Per una dimenticanza ho fatto la disdetta il 04/11/2011 .Può essere valida la disdetta pur avendola fatta con un ritardo di 30 giorni?
            Posso rientrare in possesso dell’appartamento anche se ho fatto la disdetta fuori dai termini previsti dalla legge? Oltre tutto devo fare delle ristrutturazioni all’ appartamento, perchè serve a me in quanto io abito in campagna e l ‘appartamento in questione si trova in centro storico ed è vicino al mio posto di lavoro, eviterei quindi di prendere la macchina quattro volte al giorno in quanto il carburante oggi è molto caro.
            In attesa di una vostra risposta, colgo l’occasione per meglio distintamente salutarVi. sa LILIANA

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        • avv. Barbara Centi scrive:
          26/11/2011 alle 11:32 am

          per MIKE:
          per “grave motivo” di cui all’art. 4 della legge n. 392/1978 non si può ritenere una situazione che trae la sua origine da una scelta o decisione del conduttore, dovendo invece trattarsi di circostanze necessitate e causate, almeno a titolo di conoscenza, da fattori estranei alla libera determinazione dell’interessato. Tali motivi devono essere tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore stesso la prosecuzione del rapporto locativo.

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          Rispondi
          • GIANNI scrive:
            05/12/2011 alle 10:03 pm

            Ho stipulato un contratto 4+4 anni, al termine dei primi 4 anni ho dato regolare disdetta con preavviso di 6 mesi avendo esigenza di vendere l’immobile, la fine del contratto era concordata al 31.12.11, ma l’inquilino ha lasciato l’appartamento già il 04.12 e non intende pagare l’ultimo canone d’affitto, dicendo che visto che ho dato io la disdetta ha diritto a lasciare l’immobile anche prima del termine previsto.
            E’ corretto? Possa trattenere l’affitto dalla caparra versata?
            Grazie

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      • monica scrive:
        08/09/2011 alle 8:38 am

        buon giorno sono propretaria di un appartamento ,è stato affittato e ora l ‘inquilino non paga l ‘affitto da tre mesi .Che cosa posso fare?

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        Rispondi
        • avv. Barbara Centi scrive:
          26/11/2011 alle 11:45 am

          per MONICA:
          la morosità le da diritto di procedere allo sfratto. Invii prima una raccomandata a/r con cui chiede il pagamento degli arretrati entro un certo termine (15 gg ad esempio). Se l’inquilino non ottempera potrà rivolgersi ad un avvocato per procedere allo sfratto e al pagamento coatto delle somme.

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          • gennaro dragone scrive:
            13/12/2011 alle 12:35 pm

            ciao io o un regolare cotratto d’affitto ed o gia passato i 4 anni solo che adesso o trovato un’altra casa , come mi devo comportare per la disdetta grazie .

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          • Alfonso scrive:
            15/01/2012 alle 4:44 pm

            Buonasera,

            Come locatore ho stipulato un contratto 4+4.
            Vorrei sapere se di comune accordo con il conduttore
            è possibile annullare il contratto con un verbale di riconsegna
            chiavi/immobile.

            La ringrazio in anticipo per l’ eventuale risposta.

            Alfonso

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      • Pietro scrive:
        16/09/2011 alle 9:57 am

        Salve,
        ho firmato un contratto di locazione trasitorio di un anno, c’è una art. nel contratto in cui è scritto che dovrò abitare l’immobile fino alla scadenza contrattuale con impossibilità di disdetta, altrimenti pago una multa del 50% delle restanti mensilità di affitto, volevo sapere è legale? Non posso recedere il contratto per alcun motivo oppure la legge impone che dando un preavviso di 3 mesi posso ugualmente recedere pagando 67€?

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        Rispondi
        • Pietro scrive:
          16/09/2011 alle 9:59 am

          Dimenticavo di dire che il contratto è nel comune di Milano.

          Grazie

          Mi piace o no : Thumb up 3 Thumb down 0

          Rispondi
        • avv. Barbara Centi scrive:
          26/11/2011 alle 12:00 pm

          per PIETRO:
          nei contratti ad uso abitativo transitorio la disciplina è un pò diversa. Il recesso del conduttore è previsto solo per gravi motivi. La legge non specifica quali siano, la loro qualificazione è rimessa all’elaborazione giurisprudenziale, ma certamente devono essere oggettivi, imprevedibili e sopravvenuti alla stipula del contratto di locazione stesso.
          In assenza di gravi motivi, il prorpietario può chiedere il risarcimento in ragione dei canoni non percepiti e ciò sempre se previsto dal contratto.

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          Rispondi
      • Elena Gavazza scrive:
        20/01/2012 alle 8:47 am

        Buongiorno
        scusi Lei sembra molto preparato in materia. Vorrei porLe una domanda : mia suocera 77 anni, cardiopatica-affetta da grave patologia degenerativa neurologica-pensionata a 750,00 Euro mese-in affitto da oltre 50 anni nello stesso appartamento (senza mai un lamento, né aver generato problemi di nessun genere) è purtroppo ricoverata da 1 mese circa in RSA non certo per sua/nostra volontà ma per sopravvenuti gravi motivi di salute che l’hanno resa non più autosufficiente. Tutti noi familiari la stiamo aiutando a pagare la salata retta dell’istituto in cui è ricoverata. La proprietaria non si è resa telefonicamente disponibile ad un trattamento di favore che ci avrebbe permesso di pagare 6 mensilità vista la situazione. Pensavamo che dopo 50 anni ed essendo questa “signora” proprietaria di qualche altra decina di appartamenti, non avrebbe (per motivi di umanità) fatto resistenza ed invece il suo unico commento è stato “che colpo, adesso dovrò mettere a norma l’impianto elettrico !”. Possibile che non esista una lecita e logica clausola che ci permetta di evitare una spesa assurda a beneficio di una persona tanto avida ? Grazie molte. Saluti cordiali Elena Gavazza

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        Rispondi
      • lara scrive:
        07/02/2012 alle 9:10 pm

        CAro anonimo,
        volevo sapere se il conduttore può a fronte di gravi motivirecedere dal contratto prima dei 6 mesi previsti dal contratto.

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        Rispondi
  2. Anonimo scrive:
    23/11/2010 alle 3:39 pm

    Io l’anno scorso ho fatto un contratto d’ affitto 4X4 e adesso voglio disdire, stavo cercando di un esempio di una lettera disdetta. avevo sentito che si può aggiungere una voce che “se non trovo una casa entro 10 giorni prima che scadesse il 3 mesi di preavviso posso ancora rimanere nel appartamento”
    mi potete aiutare?

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    Rispondi
    • Anonimo scrive:
      23/11/2010 alle 3:39 pm

      La clausola “se non trovo resto” non è prevista da nessuna norma.
      La legge 431/98 prevede che il conduttore possa dare disdetta, per “gravi motivi”, con 6 mesi di preavviso con RRR.
      Da quel momento il locatore si attiva per individuare il nuovo inquilino e considera “data certa” il rilascio dell’ immobile.
      Se si ritarda la consegna si può essere citati per danni.

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      Rispondi
      • Anonimo scrive:
        23/11/2010 alle 3:42 pm

        La locazione commerciale è diversa da quella per civile abitazione.

        L’indennità di avviamento da corrispondere al locatario alla cessazione del contratto è costosa, come hai potuto constatare.
        Ci sono i modi ed i termini per intervenire con eventuali riduzioni o eliminazione.

        Dovrai metterti nelle mani di un esperto di un’associazione di categoria.

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        Rispondi
      • adriana f. scrive:
        29/08/2011 alle 8:51 pm

        Salve,ho sottoscritto un contratto di fitto 4+4 regolarmente registrato,ma per necessità ho inviato con 2 anni d’ anticipo la raccomandata comunicando l’impossibilità di rinnovare il contratto alla regolare scadenza per poterlo utilizzare come abitazione principale.
        Alla naturale scadenza maggio 2011 l’immobile non è stato rilasciato ,per giunta dal mese di marzo ad oggi non è stato pagato nessun canone di fitto.

        Se si ritarda la consegna si può essere citati per danni? E avendo richiesto i due pigioni anticipati più quello corrente e in aggiunta un deposito cauzionaale infruttifero in caso di danni all’immobile come devo regolarmi,visto che ormai non paga da 6 mesi???

        Certi di un riscontro ,porgo cordiali saluti
        A.F.

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        Rispondi
        • giancarlo scrive:
          02/09/2011 alle 11:44 am

          Ciao, faccio il legale e posso dirti che il fatto che da marzo non ti paga il canone di locazione è un motivo di risoluzione del contratto per morosità. dovresti mettere il conduttore in mora, dandogli un termine per pagare le mensilità arretrate, nel momento in cui non le paga gli dai lo sfratto. per di più il fatto che tu abbia inviato la r.a.r. per comunicare la tua volonta di non voler rinnovarela locazione, ti da piena ragione. comunque se vuoi un consiglio scrivi pure.
          G.

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          Rispondi
          • jessica scrive:
            01/10/2011 alle 3:10 pm

            ciao ti volevo chiedere un consiglio ho preso una casa in affitto per una anno a fine ottobre ci sarà la scadenza del contratto ora per diversi motivi vorrei andare via ma mi pare si debba avvertire tre mesi prima io nn l’ho fatto che succede?

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        • francesco scrive:
          08/09/2011 alle 2:16 pm

          salve per problemi finanziari devo lasciare limmobile dove sono affittuario ma il proprietario vuole otto mesi di preavviso. causa lavoro ci sono dovuto andare per forza che non trovavo altre abitazioni sul contratto mi scrisse abitazione in ottimo stato ma era il falso nei periodi piu freddi mi accorsi che gli infissi erano da rifare che cera un circolo d’aria inpressionante la caldaia non veniva controllata dal 2001 e voleva che dovevo essere io far tutto ma fatto trovare il contatore piombato e so dovuto stare una settimana senza gas e o dovuto pagare vi chiedo cortesemente come mi posso comportare con uno come questo grazie per le vostre risposte spero di arrivare a una soluzione

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          • avv. Barbara Centi scrive:
            26/11/2011 alle 12:12 pm

            per FRANCESCO:
            il preavviso, come stabilito contrattualmente, deve essere rispettato, ciò per permettere al proprietario un tempo cpngruo per cercare altri conduttori. Le cause finanziarie non possono rientrare in quei gravi motivi che giustificano il recesso anticipato, pertanto si applicano i patto contrattuali. Quanto alle spese da Lei sostenute ed eventualmente non dovute, oltre alle condizioni dell’appartamento non idonee, La inviterei a contestare puntualmente quanto dice a mezzo raccomandata a/r, specificando dettagliatamente le spese sostenute e di cui chiede il rimborso. Ciò Le sarà utile anche in eventuale giudizio che dovesse essere incardinato per il pagamento dei canoni.

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        • avv. Barbara Centi scrive:
          26/11/2011 alle 12:05 pm

          per ADRIANA:
          solleciti il rilascio dell’immobile e il pagamento dei canoni scaduti a mezzo lettera racc. a/r dando un termine per ottemperare. Se ciò non avviene, deve rivolgersi ad un legale per ottenere un ordinanza di fratto, che seguirà un certo iter, e contestualmente la condanna al pagamento di quanto dovuto. Naturalmente, il versamento della caparra serve proprio per efefttuare pagamenti di utenze successive al rilascio e per eventuali danni, che comuqnue devono essere provati.

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  3. Anonimo scrive:
    23/11/2010 alle 3:41 pm

    Possiedo un locale commerciale che a Maggio 2011 arriverà alla sua naturale scadenza 6+6 (1 rinnovo automatico).
    Vorrei aumentare il canone di locazione: la disdetta (ovvero la richiesta di liberare il locale alla scadenza del contratto) quando deve essere inviata?
    A cosa vado incontro? Devo “risarcire” in qualche modo l’affittuario (ho sentito in giro di 18 mensilità o roba del genere)? Oppure il rischio è solo che non si trovi l’accordo e si debba fare la procedura di sfratto?

    Dibattito acceso. Cosa ne pensi? Thumb up 5 Thumb down 3

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    • nello scrive:
      08/12/2010 alle 5:17 pm

      La disdetta deve essere inviata con almeno 6 mesi di anticipo.
      Per un’eventuale rimborso all’affittuario e’ meglio sentire un avvocato : in ogni caso non credo che vada pagato se la nuova attivita’ che subentra opera in un settore diverso di quello del vecchio inquilino.

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    • avv. Barbara Centi scrive:
      26/11/2011 alle 12:29 pm

      per ANONIMO:
      In tutte le ipotesi di cessazione di contratti di locazione ad uso commerciale (tranne gli studi professionali) che comportino contatti diretti con il pubblico, per cause non imputabili al conduttore, a quest’ultimo è dovuta un’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale. Detta indennità non spetta se il contratto si risolve per inadempimento (o per recesso o per disdetta) del conduttore, o quando si riferisca ad attività che non abbiano contatto diretto con il pubblico.
      La misura dell’indennità è pari a 18 mensilità (o 21 mensilità dell’ultimo canone se trattasi di attività alberghiere). Tale misura è raddoppiata qualora il locatore o chiunque adibisca, entro un anno dalla cessazione del contratto, l’immobile alla medesima attività o ad attività affini. Il pagamento dell’indennità per la perdita d’avviamento commerciale è condizione per l’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile.

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  4. Anonimo scrive:
    26/11/2010 alle 7:41 am

    Salve,ho in affitto un appartamento con contratto 4+4 cointestato ad un’altra ragazza. Questa ha dato disdetta 3 mesi prima, come previsto,con raccomandata,senza indicare la data,l’11 ottobre. Lei deve liberare l’immobile entro il 1 gennaio o la data della raccomandata?anche perchè a mese iniziato non vuole prenderla nessun inquilino. Grazie

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    • nello scrive:
      22/12/2010 alle 8:47 am

      Se il preavviso di 3 mesi e lei non ha indicato nulla nella lettera, il preavviso decorre dalla data della lettera (data di ricezione), ma sicuramente non e’ immediato.

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  5. Anonimo scrive:
    29/11/2010 alle 9:05 am

    Buongiorno.
    Ho in essere da tre anni un contratto di locazione 4+4 per uso abitativo, con un canone mensile molto vantaggioso che allora era stato condiviso col locatore. A questo punto ho ricevuto dal locatore, tramite raccomandata A/R con preavviso di 12 mesi rispetto alla prima scadenza di 4 anni, comunicazione di disdetta del contratto. Il motivo della disdetta è la volontà del locatore di destinare l’immobile che io conduco in locazione ad abitazione della figlia.
    Io con tutta certezza non riuscirò ad avere la disponibilità nello stesso comune in cui mi trovo (vicino al mio lavoro), ed allo stesso canone che pago attualmente, di un appartamento simile a quello per il quale ho in essere un contratto 4+4. Posso trovare un appartamento simile ma con un canone doppio di quello che ora è previsto dal contratto.
    Sarei in grosse difficoltà a dover affrontare un affitto di importo doppio se il contratto in essere venisse sciolto tra un anno.
    Vorrei sapere se posso non accettare la comunicazione di disdetta dell’attuale contratto di locazione per mancanza di disponibilità di altri appartamenti simili al prezzo che pago ?
    Grazie.

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    • nello scrive:
      08/12/2010 alle 5:14 pm

      Mi dispiace ma non credo che ci si possa fare niente : il proprietario puo’ disdire il contratto, anche s e12 mesi di anticipo sono molti poiche’ la legge indica che la disdetta deve essere comunicata almeno 6 mesi prima della scadenza.

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    • avv. Barbara Centi scrive:
      26/11/2011 alle 12:40 pm

      La legge 431/98 stabilisce, all’art. 3, che alla prima scadenza il locatore può negare il rinnovo del contratto, comunicando al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, solo per particolari motivi, tra cui quello di destinare l’abitazione a uso proprio, del coniuge, figli e via dicendo.
      Quindi ne ha facoltà e Li non può opporsi, ancor meno per i motivi da Lei illustrati.

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  6. Anonimo scrive:
    07/12/2010 alle 3:38 pm

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    salve, sono un inquilina in affitto con un contratto di locazione di 4+4 e sto in quell’appartamento da solo un anno. Vorrei sapere se e in quali casi è possibile disdire prima dei sei mesi il contratto. Preciso che nel contratto stesso non si fa cenno ai tempi della disdetta anticipata.
    Grazie del vostro aiuto

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  7. Anonimo scrive:
    08/12/2010 alle 11:35 am

    buongiorno, avrei bisogno di un’informazione…ho un contratto di 11 mesi in scadenza il 31/07/10 x l’affitto di una stanza..qualora volessi recedere prima del termine xkè scaduto il mio contratto di lavoro e nn ho la possibilità economica x sostenere il canone,di quanto deve essere il preavviso??un mese è sufficiente?

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    • nello scrive:
      08/12/2010 alle 5:12 pm

      Il preavviso e’ indicato nel contratto di affitto.

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      • ANGELA scrive:
        28/10/2011 alle 1:02 pm

        Buongiorno, il mio ex compagno ha lasciato l’appartamento dove eravamo in affitto (con regolare ctr d’affitto intestato ad entrambi, e dove ancora io vivo) senza dare disdetta, posso estrometterlo io?cosa posso fare?

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  8. Anonimo scrive:
    15/12/2010 alle 5:54 pm

    salve vivo da un anno in un appartamtento ma la proprietaria lo rivuole per andarci ad abitare lei , io non trovo un appartamento allo stesso prezzo e sopratutto non ho soldi per un trasloco e altre spese che si fanno per questo , sono obligata comunque ad uscire e a quali condizioni , posso chiedere dei danni per questo o oppure no. grazie

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    • nello scrive:
      22/12/2010 alle 8:39 am

      Dipende tutto dal contratto. Se e’ un 4+4 (affitto per uso abitativo o equo canone) il proprietario non ha diritto a terminare il contratto in anticipo.
      In ogni caso, le tue ragioni non sono valide per impedire la disdetta del contratto (non trovare un appartamento allo stesso prezzo o non avere i soldi per il trasloco) : l’unica ragione valida risiede nel tipo di contratto firmato o a limite nel fatto che il proprietario non segua la procedura di disdetta (lettera inviata prima dei 6 mesi dalla data di scadenza, con raccomandata r.r.)

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  9. Anonimo scrive:
    20/12/2010 alle 2:52 pm

    Salve,
    Sorry by the English, I understand Italian, but I don’t write very well, so the answer can be in Italian, no problem.
    I have a contract of an apartment signed on November/2008 and now, the company decided that I have to return to my country.
    I already read all many comments and I understand that it is necessary a letter 6 months before, although this was impossible, because I just received the news from the company last month.
    But the main point is: I don’t have the address of the proprietary to send the letter!!! At the contract, the proprietary put the same address where i am living.
    So, what can I do? How could I send a letter if I don’t have the address?

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    • nello scrive:
      22/12/2010 alle 8:33 am

      Hello
      are you sure about the 6 month notice period? This is true if you have a long term contract (4 years + 4 years), but if you rented the apartment for a short period your notice period can be shorter.
      If the landlord’s address is your rented apartment’s one, just send a letter there (normal letter, don’t open it but keep it in case of litigation with th landlord)! The owner should have put his real address in the contract, therefore he was wrong in the first place.
      After that, try to contact him by other means (do you have his phone number or email address?) and try to negociate a shorter notice period.
      You must be able to contact him in a way or in another in case of need – if you are not, your contract could be dodgy…

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  10. Anonimo scrive:
    01/01/2011 alle 10:36 pm

    Salve, ho concesso in locazione il mio appartamento con un contratto 4+4 per uso di civile abitazione.I primi 4 anni di locazione scadonoa settembre del corrente anno. E’ mia intenzione vendere l’appartamento. Poichè i primi quattro anni di locazione scadono a settembre del corrente anno, e nel contratto da me stipulato è specificato che posso mandarlo via con un preavviso di 12 mesi. Posso disdire il contratto come dice la legge con soli sei mesi di preavviso? Non è che il mio conduttore potrebbe contestare la mia disdetta?

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  11. Anonimo scrive:
    04/01/2011 alle 12:58 pm

    vivo in un’appartamento in affitto da circa 15 anni ed ho sempre pagato 250euro sei mesi fa mi arrivò una raccomandata di cessazione di contratto (la scadenza avveniva il 3 dicembre)il proprietario venne a riscuotere il mensile senza dirmi nulla della raccomandata ,è venuto stamattina dicendomi che o aumentasse a 600euro oppure gli serviva l’abitazione x uso proprio sono disperata cosa devo fare ??????può comportarsi in questo modo aumentando a dismisura il mensile???????e può dirlo un mese dopo la scadenza del contratto???????

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    • avv. Barbara Centi scrive:
      26/11/2011 alle 12:45 pm

      Come già risposo in precedenza, qualora venga ritualmente inviata lettera di disdetta, il proprietario può aumentare il canone di locazione mediante stipula di nuovo contratto. Sta a Lei decidere se accettare o meno.

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      Rispondi
      • mandi scrive:
        25/02/2012 alle 11:52 pm

        salve ,,,sono,,,,mandi,,,,,,,,,,abito in una cassa in affitto per piu di 4 anni,,,,la locatrice a fato il contrato secondo i suoi piacheri e mi a meso le spese iteramente a me,e per 4 anni o pagato io tuto tuto tuto le speze ,,,adeso io non li pago piu le speze condominiali 4 300 € che devo pagare io per questo anno non li o pagato per una cassa di 89 metri quadrati,,,o ricostruito io la cassa prima di entrare e non o dato la cauzione ,,,io ciedo i soldi indietro di 4 annni le speze non dovute,,,,? quale il vostro consiglio gracie,,,,!

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        Rispondi
  12. Anonimo scrive:
    05/01/2011 alle 10:27 pm

    sono riuscito a stipulare un contratto 4+4 anomalo di un appartamento, il locatore mi concede la disdetta almeno 1 mese prima ma per cause di salute della moglie della mia convivente sono costretto ad andare prima di un mese.Il proprietario puo’ trattenere 1 mese dalla cauzione che dovrebbe restituirmi? e quanto tempo occorre per la resituzione della stessa? puo’ chiedermi il risarcimento danni relativo alle utenze e alla registrazione dello stesso contratto?

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    • Anonimo scrive:
      11/01/2011 alle 10:32 pm

      trattieni parte della cauzione

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  13. Anonimo scrive:
    10/01/2011 alle 10:36 am

    Salve ho stipulato un contratto come inquilina (4+4) è scaduto il secondo quadriennio e la proprietaria mi ha inviato 6 mesi prima della scadenza una lettera racoomndata in cui comunica di non voler rinnovare il contratto. Il punto è che la seconda volta la proprietaria non ha legalmente registrato il contratto (non pagando tasse) nè tantomenop mi ha mai rilasciato una ricevuta di pervenuto pagamento mensile. Nel periodo stabilito purtroppo non posso traslocare a cosa mi posso appigliare legalmente?

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    • Fernando scrive:
      29/07/2011 alle 2:21 pm

      Ciao,
      ti consiglio di parlarci cordialmente e riferire dei problemi alla Guardia di Finanza, vedrai che loro sapranno risolvere il caso brillantemente.
      Ciao

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  14. Anonimo scrive:
    10/01/2011 alle 5:33 pm

    ho fatto un contratto 4×4 pero questa persona se ne andatta e mi ha lasciato la moglie ,lui non vuole saper niente del contratto ,ormai 1 anno fa si andatto via, sempre mi chiama lui che vuole la disdetta;Cosa devo fare como copilare la disdetta

    GRAZIE

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    Rispondi
    • Anonimo scrive:
      10/01/2011 alle 6:04 pm

      Il modello per la disdetta e’ qui sopra

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      Rispondi
  15. Anonimo scrive:
    10/01/2011 alle 9:49 pm

    SE INQUILINO NON FIRMA VOLTURA DEL GAS ? SI PUO’ CITARLO PER I DANNI?

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    • nello scrive:
      12/01/2011 alle 10:24 pm

      Non credo: per quale ragione si dovrebbe citarlo?

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      Rispondi
  16. Anonimo scrive:
    11/01/2011 alle 7:41 pm

    Buonasera,
    a febbraio 2010 ho firmato un contratto di affitto per un appartamento. Oggi però devo lasciarlo a causa di motivi finanziari. Sempre a causa degli stessi, non riesco a dare al conduttore un preavviso di 6 mesi, riesco ad arrivare solo a tre mesi. Posso farlo?

    Grazie

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    • nello scrive:
      12/01/2011 alle 10:28 pm

      Non capisco: il conduttore e’ l’inquilino, quindi la domanda non mi e’ chiara.
      Se lei e’ l’inquilino e non riesce a pagare per i prossimi 6 mesi, provi a chiamare il padrone di casa e a spiegargli gentilmente la situazione : di sicuro preferira’ accettare una riduzione del preavviso a tre mesi, piuttosto che rischiare di avere l’appartamento bloccato con un inquilino moroso.

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      Rispondi
  17. andrea scrive:
    13/01/2011 alle 10:39 am

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    Salve,vorrei sapere se il proprietario ha il diritto di far vedere l’imobile prima con 6 mesi che l’inquillino se ne va…io sapevo che lo può fare solo se lo mette in vendita ,non che prima di sei mesi dalla data di scadenza può portare 100 pers …

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    Rispondi
  18. Fabrizio scrive:
    13/01/2011 alle 10:17 pm

    Ho in essere un contratto di affitto app.to uso ufficio (6+6) scadenza dei primi 6 anni a luglio 2011. L’inquilino mi ha dato disdetta anticipata a settembre 2010 e da quel momento non ha voluto piu’ pagare la locazione. Ora ho messo un avvocato per pretendere i 6 mesi di canone per mancato preavviso. Premesso che ancora le chiavi non mi sono state riconsegnate. Quando dovrò pagare 67 euro per la risoluzione anticipata del contratto ? Nella dichiarazione dei redditi dovrò indicare solo i canoni effettivamente percepiti (genn./sett.2010) o anche quelli non percepiti (ott./dic.2010) ?

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    • nello scrive:
      13/01/2011 alle 10:55 pm

      Per i 67 euro, meglio chiedere all’avvocato perche’ la somma e’ da pagare quando si effettua una disdetta normale, e non quando si e’ in contenzioso.
      Nella dichiarazione dei redditi si dichiarano solo i canoni percepiti.

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      Rispondi
  19. tori massimo scrive:
    16/01/2011 alle 11:08 am

    buon giorno volevo chiedere una cosa , ho avuto un contratto 4+4 allo scadere degli 8 anni la padrona di casa mi ha rifatto un contratto di 4 anni con una scrittura privata di aumento del canone. è regolare il rinnovo dei 4 anni senza il +4. ora alla scadenza dei 4 anni mi ha dato lo sfratto ma sinceramente non so dove andare oltretutto ho fatto i salti mortale x pagare ogni mese il canone d affitto essendo sia io che mia moglie disoccupati e con due figli adolescenti , c è qualcosa che posso fare x allungare il contratto ?
    distinti saluti tori massimo

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    Rispondi
  20. Anonimo scrive:
    18/01/2011 alle 11:01 am

    Ciao !
    ho un contratto di affitto da 4 mesi; dopo 2 mesi, l’appartamento si è riempito di muffa ed acqua tanto da renderlo inagibile. Ho sempre tenuto al corrente il proprietario ed ora mi dice che devo lasciare l’appartamento entro fine mese perchè i danni si stanno facendo seri e che vuole intervenire per sistemarlo.
    Può farlo? non mi deve rimborsare almeno le mensilità pagato o il trasloco?

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    Rispondi
    • nello scrive:
      27/01/2011 alle 11:34 pm

      Difficile da dire : ti fa uscire perche’ ora la casa e’ inagibile. Prova a chiedergli i danni per la spesa del trasloco, visto che ora ti ritrovi senza casa per colpa sua

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