Disdetta, recesso o risoluzione ?
25/11/2010da giuffre.it
Nel linguaggio giuridico vi sono dei termini che, pur esprimendo concetti diversi, vengono correntemente usati come sinonimi (ne costituisce un esempio “affitto” usato al posto di “locazione”). Fra questi rientrano a pieno titolo la disdetta, il recesso e la risoluzione, il cui significato è bene chiarire.
Il recesso
Si ha recesso quando una parte, ricorrendone i presupposti, si scioglie dal contratto prima della scadenza: come nel caso del conduttore che, ricorrendo gravi motivi, può recedere dal contratto di locazione in qualsiasi momento, dandone preavviso al locatore.
La disdetta
La disdetta, invece, si sostanzia nella comunicazione con la quale una parte avvisa l’altra che, alla scadenza prestabilita, non intende rinnovare il contratto.
La risoluzione
La risoluzione del contratto, infine, è l’istituto giuridico in virtù del quale il contratto di scioglie per inadempimento di una parte (per es. morosità non sanata del conduttore), per sopravvenuta impossibilità di continuare nel rapporto contrattuale (per es. terremoto che renda completamente inagibile l’immobile) o per eccessiva onerosità di una prestazione (per es. rivalutazione della moneta tale da rendere al conduttore eccessivamente gravoso continuare a pagare il canone).

